FAQ (Domande e Risposte)

Domande e risposte sulle nostre attivita.

Si, realizziamo progetti On-Line in tutta Italia, infatti oggi giorno, grazie agli strumenti informatici, alle tecnologie hi-tech e sistemi per videoconferenze, è possibile progettare a distanza in tempo reale senza nessun ostacolo.
Siamo inoltre dotati di postazione mobile per operare nei cantieri. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore, siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta, garantendo sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

(Ecco la Sentenza Cassazione Penale 15/02/2011, n. 5597) La mancanza del Certificato Prevenzione Incendi è tuttora sanzionata penalmente. Pertinente intervento della Cassazione sulla disciplina sanzionatoria applicabile alle attività lavorative per le quali manchi il prescritto certificato prevenzione incendi. Tale certificato, come è noto, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (cfr. articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139). Il problema che si è posto ha riguardato la disciplina sanzionatoria applicabile, nei casi di inosservanza, in ragione dell’avvenuta abrogazione del dpr 27 aprile 1955 n. 547, che, in precedenza disciplinava la materia, a seguito dell’entrata in vigore della normativa generale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Ebbene, secondo la Corte, il fatto integra tuttora reato. Infatti, si è sostenuto che le attività dove si svolgono lavorazioni pericolose, nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiari o esplodenti sono sempre soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, che deve rilasciare il prescritto certificato di prevenzioni incendi. La relativa mancanza, nonostante l’abrogazione dell’articolo 36 del dpr 27 aprile 1955 n. 547, avvenuta con l’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integra tuttora reato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, essendovi continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate (cfr., in termini, Cassazione, Sezione III, 25 febbraio 2009, De Pra).

Il datore di lavoro, ovvero l'impresa edile, deve denunciare ai sensi del DPR 462/01 l'impianto di terra del cantiere all'ASL/ARPA e ISPESL, e allegare copia della dichiarazione di Conformità.

Non ha nessun valore la Dichiarazione di Conformità secondo il DM 37/2008, senza progetto allegato, rilasciata da un'impresa installatrice per un impianto soggetto a progetto da parte di un professionista.

La DICO è rilasciata dall'impresa installatrice che ha svolto i lavori, che vanno precisati nella DICO stessa, per attestare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. Si sottolinea che essa si riferisce unicamente ai lavori eseguiti.


La DIRI è rilasciata da un professionista, per attestare che l'intero impianto o una parte di esso presenta i necessari requisiti di sicurezza. La DIRI si applica solo agli impianti precedenti al 27/3/2008.


CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

Il DM 37/08 non si applica agli impianti d'illuminazione pubblica se realizzati completamente all'esterno, così come non si applicava la legge 46/90.


CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

L’art.86 del D.Lgs. 81/08  dispone che, ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche (effettuate dagli organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive), il Datore di Lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 per il datore di lavoro ed il dirigente).
In concreto il datore di lavoro deve:
1) far sottoporre l'impianto alla verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 ogni 2 o 5 anni
2) predisporre un piano delle verifiche periodiche, per effettuare i controlli degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e della funzionalità-


- Le verifiche spettano anche alle Pubbliche Amministrazioni.


CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI. INTERTECHNO SI AVVALE DI TECNICI DI PROVATA ESPERIENZA E DOCUMENTATA CAPACITA' NEL CAMPO DELLE VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE!

L’art. 80 del D. Lgs. 81/08, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono sottoposti i lavoratori. In particolare per la gru a torre deve essere fatto un calcolo sulla probabilità che i fulmini intercettino la carcassa metallica della gru per verificare se la stessa è autoprotetta o meno. Appare rilevante l’obbligo introdotto dall’art. 80 del D.Lgs. 81/08, “Obblighi del datore di lavoro“, di effettuare una specifica valutazione del rischio elettrico. Il comma 1 ha disposto che il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- fulminazione diretta ed indiretta.
Per adempiere alle disposizioni del comma 1, al comma 2 è stato introdotto l’esplicito obbligo, a carico del Datore di Lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica.
Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a 6.400.

La legislazione vigente prescrive che "tutti gli edifici scolastici devono essere muniti di impianto di protezione dai fulmini". Un successivo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici consente di utilizzare le norme CEI attinenti e valutare il rischio dai fulmini con l'applicazione di tali norme e di adottare conseguentemente le opportune misure di protezione. Le scuole di ogni ordine e grado, pertanto, devono prevedere sempre una corretta protezione contro i fulmini, opportunamente valutata. Da quanto sopra esposto, ne discende che la protezione contro i fulmini di tutti gli edifici scolastici deve essere sempre preventivamente valutata mediante calcolo della probabilità di fulminazione, in base al Dlgs 81/2008, con l'applicazione delle procedure indicate dalle Norme CEI 81-10 e CEI 81-4.

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno.

Facendo riferimento a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 - 10 mq per kW di potenza nominale installata. Moduli in silicio amorfo occupano piu spazio a parità di potenza.

Un impianto avente 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento può produrre:
Italia settentrionale 900 - 1.100 kWh/anno
Italia centrale 1.100 - 1.300 kWh/anno
Italia meridionale 1.300 - 1.500 kWh/anno

Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 4.000 €/ kWp per gli impianti di piccola taglia e meno di 3.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Al costo dell'impianto si deve aggiungere il costo annuo di manutenzione: stimato in circa l'1 % del costo dell'impianto.

Nelle analisi tecniche ed economiche si fà riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. I moduli fotovoltaici hanno una durata di vita garantita dai produttori di oltre 20 anni. Realmente i moduli possono arrivare anche oltre i 30 anni, naturalmente c'e un decadimento del rendimento che puo anche essere stimato mediante opportune analisi.

L'incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo non si interrompono i benefici derivanti da: scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina; remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata) e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia.

Può farlo se la potenza dell'impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano comunque fermi, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal contratto di locazione.

E' possibile, ma è bene distinguere due casi:
per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica immessa in rete e non consumata nell'anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l'eventuale credito residuo viene annullato;
per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.

Certamente, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.